Art. 1

In vigore dal 29 lug 2019
Ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore applicabile agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati indici di riferimento designati in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018 (ordinanza 2018 sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari)], sulla base di quanto stabilito nella sua ultima versione applicabile, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/1275 — Testo vigente | Portale Normativo