Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 26 lug 2019
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'; c) prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all' per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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