Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 26 lug 2019
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 4114;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 4114;
c)
prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato 4114 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2019:1304:oj#art-2