Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 26 lug 2019
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità delle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone GHB614 × LLCotton25 × MON 15985;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone GHB614 × LLCotton25 × MON 15985;
c)
prodotti contenenti o costituiti da cotone GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:1302:oj#art-2