Art. 3
Condizioni per l'immissione in commercio
In vigore dal 26 lug 2019
Condizioni per l'immissione in commercio
L'immissione in commercio del garofano geneticamente modificato Dianthus caryophyllus L., linea FLO-40685-2 è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
il garofano geneticamente modificato può essere usato soltanto per scopi ornamentali;
b)
la coltivazione del garofano geneticamente modificato non è autorizzata;
c)
fatti salvi i requisiti di riservatezza di cui all'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia di rilevazione e identificazione del garofano geneticamente modificato, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, quale convalidata dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea, è disponibile al pubblico all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm;
d)
fatti salvi i requisiti di riservatezza di cui all'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione mette a disposizione campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, o del suo materiale genetico o dei materiali di riferimento, su richiesta delle autorità competenti, dei servizi di ispezione degli Stati membri e dei laboratori di controllo dell'Unione;
e)
l'etichetta o, in caso di prodotti non preconfezionati, il documento di accompagnamento dei garofani geneticamente modificati reca la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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