Art. 1

In vigore dal 15 lug 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero è quella di votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni, fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, a meno che il consiglio internazionale dello zucchero non approvi la proposta dell'Unione di modificare l'accordo per quanto riguarda le norme sul contributo finanziario all'Organizzazione internazionale dello zucchero, la Commissione si opporrà all'adozione di una decisione per consensus in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e si asterrà da qualsiasi votazione successiva su tale questione.
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