Art. 2
In vigore dal 12 lug 2019
Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri autorizzano, per gli scambi di cani, gatti e furetti, l'uso di un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2019 in conformità al modello figurante nell'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE modificata dalla decisione di esecuzione 2013/518/UE.
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