Art. 4

In vigore dal 8 lug 2019
Le modifiche degli allegati A, B e C e le altre modalità pratiche necessarie all'applicazione della legislazione indicata in tali allegati sono concordate dai servizi della Commissione europea e dalle autorità della Repubblica di San Marino.
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Art. 4 Decisione (UE) 2019/1178 — Testo vigente | Portale Normativo