Art. 2

In vigore dal 28 giu 2019
(1)   La Finlandia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario. (2)   Alla luce della continuità economica sussistente tra la vecchia HelB (ora Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy) e la nuova HelB (nome completo Helsingin Bussiliikenne Oy, precedentemente denominata Viikin Linja Oy), l’obbligo di rimborsare l’aiuto è esteso alla nuova HelB (nome completo Helsingin Bussiliikenne Oy). (3)   Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero. (4)   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/1814 — Testo vigente | Portale Normativo