Art. 4
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 28 giu 2019
Certificazione dei risparmi di CO2
1. La riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta utilizzando un sistema di illuminazione a LED efficiente di cui all', paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.
2. Se un costruttore richiede, per la stessa versione di veicolo, la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più sistemi di illuminazione a LED efficiente di cui all', paragrafo 1, l'autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione a LED efficiente sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più ridotti e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è riportato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
3. L'autorità di omologazione registra la relazione di verifica e i risultati della prova sulla base della quale sono stati determinati i risparmi e, su richiesta, mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
Storico versioni
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