Art. 5
In vigore dal 24 giu 2019
1) Le misure previste nella convenzione Villo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2) Per quanto riguarda il periodo che va dal 5 dicembre 2008, data di sottoscrizione della convenzione Villo, al 29 marzo 2018, data di stipula della seconda clausola aggiuntiva alla convenzione Villo, le misure previste da tale convenzione soddisfano i requisiti della disciplina SIEG del 2012 (76) e sono compatibili con il mercato interno. Questi aiuti sono illegali in quanto non sono stati notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
3) Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 29 marzo 2018, data di stipula della seconda clausola aggiuntiva, e il 26 settembre 2026, data di fine concessione, le misure previste nella convenzione Villo soddisfano le condizioni della decisione SIEG del 2012 (77) e sono compatibili con il mercato interno, fatto salvo il rigoroso rispetto delle condizioni previste nella seconda clausola aggiuntiva a tale convenzione.
Storico versioni
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