Art. 1

In vigore dal 19 giu 2019
I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall'estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 le esenzioni hanno effetto a decorrere dalle date di ricezione delle domande. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza» della tabella. Le esenzioni si applicano solo ai soggetti espressamente menzionati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica dei loro dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto concerne le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza C049 CycleSport North Ltd 363 Leach Place, Walton Summit Centre, GB-Preston PR5 8AS, Regno Unito 27.4.2015 C209 Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia 26.4.2017
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/1087 — Testo vigente | Portale Normativo