Art. 2
In vigore dal 14 giu 2019
Qualora sulla posizione di cui all' possano avere ripercussioni nuove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 109a sessione del Consiglio dei membri, l'Unione chiederà che l'adozione da parte del Consiglio dei membri delle decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.
Storico versioni
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