Art. 1
In vigore dal 7 giu 2019
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la misura provvisoria notificata dalla Francia il 25 febbraio 2019 riguardante la restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («la misura provvisoria») è autorizzata per un periodo di 27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. L'autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti date, se una di esse precede la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1:
a)
nel caso in cui la procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria determini una modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data di applicazione di tale modifica;
b)
sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione.
Storico versioni
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