Art. 2

In vigore dal 5 giu 2019
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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