Art. 2

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

In vigore dal 29 mag 2019
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che i fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per la prestazione dei servizi devono conseguire entro la fine del 2024, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza: a) almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»; b) almeno il livello D per l'obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza».
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