Art. 1
In vigore dal 27 mag 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, istituita dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito a tale convenzione, a condizione che tale approvazione sia concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.
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