Art. 1
In vigore dal 22 mag 2019
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relative all'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:874:oj#art-1