Art. 3
In vigore dal 22 mag 2019
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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