Art. 1

In vigore dal 14 mag 2019
I poteri conferiti dall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto all'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda i reclami presentati al Consiglio, a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, dai candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione o che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo sono esercitati dal segretario generale del Consiglio per conto del Consiglio e sotto la sua responsabilità.
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