Art. 3

In vigore dal 14 mag 2019
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, lo spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga purché queste ultime rispettino le condizioni fissate nell'allegato e siano utilizzate in ambienti chiusi o, se utilizzate all'aperto, non siano collegate a un'installazione fissa, a un'infrastruttura fissa o a un'antenna esterna fissa. Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga che rispetta le condizioni fissate nell'allegato sono autorizzate anche nei veicoli a motore e ferroviari.
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