Art. 2
In vigore dal 13 mag 2019
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:836:oj#art-2