Art. 2

In vigore dal 13 mag 2019
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal protocollo.
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