Art. 1

In vigore dal 13 mag 2019
1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell'SGC, è affidato alla Commissione europea — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — in relazione all'applicazione di quanto segue: a) riguardo ai diritti individuali: — gli articoli da 67 a 69, 71, 74 e 75 dello statuto e gli articoli da 1 a 13 e 17 dell'allegato VII dello statuto, — gli articoli da 19 a 27, 29, 92, 93, 94 e 97 del regime; b) riguardo al regime pensionistico e agli altri diritti in occasione della cessazione definitiva dal servizio: — gli articoli 70 e 77, l'articolo 78, secondo, terzo e quarto comma, gli articoli 79, 80, 81, 81 bis e 82 dello statuto, l'allegato IV dello statuto, l'articolo 4 dell'allegato IV bis dello statuto, gli articoli da 2 a 12, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 14, primo e terzo comma, e gli articoli da 17 a 34 e da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto, nonché gli articoli da 20 a 28 dell'allegato XIII dello statuto, — l'articolo 31, l'articolo 33, paragrafo 1, gli articoli da 34 a 40 e 43, l'articolo 44, primo comma, gli articoli 99 e 101, l'articolo 102, paragrafo 2, gli articoli da 103 a 110 e gli articoli da 113 a 116 del regime; c) riguardo alle indennità di disoccupazione — gli articoli 28 bis e 96 del regime; d) riguardo alla ripetizione dell'indebito conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo: — l'articolo 85 dello statuto e l'articolo 46 dell'allegato VIII dello statuto — l'articolo 44, secondo comma, l'articolo 45, l'articolo 114, paragrafo 2, e l'articolo 116 del regime. 2.   Fino al 31 dicembre 2021, il PMO notifica all'autorità che ha il potere di nomina o all'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio eventuali reclami ricevuti a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto o degli articoli 46 e 117 del regime avverso una decisione riguardante un membro del personale dell'SGC adottata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, unitamente alle informazioni relative alla risposta prevista. Qualora, in un caso specifico, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio lo richieda, il PMO rinuncia all'esercizio dei poteri delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in questo caso l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio esercita tali poteri.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/792 — Testo vigente | Portale Normativo