Art. 5
Partecipazione alle consultazioni degli Stati membri
In vigore dal 6 mag 2019
Partecipazione alle consultazioni degli Stati membri
Su richiesta della Commissione, il gestore della rete partecipa alle consultazioni degli Stati membri di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:709:oj#art-5