Art. 2

In vigore dal 15 apr 2019
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all' del protocollo (4) a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/704 — Testo vigente | Portale Normativo