Art. 1

In vigore dal 15 apr 2019
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è quella di sostenere dell'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:668:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo