Art. 1
In vigore dal 15 apr 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno a quanto segue:
a)
l'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche;
b)
l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'elenco dell'allegato A della convenzione, compreso l'inserimento di una nuova parte [X] nell'elenco di detto allegato della convenzione, con deroghe specifiche per:
i)
la produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici, compresa, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali modifiche, una deroga per le parti destinate al rinnovo delle apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici;
ii)
i rivestimenti fotografici applicati a pellicole;
iii)
i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;
iv)
i dispositivi medici impiantabili e invasivi;
v)
le schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e degli incendi di combustibili liquidi già presenti in sistemi installati, siano essi fissi o mobili;
vi)
l'uso di ioduro di perfluoroottano per la produzione di bromuro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 2036, soggetto a riesame periodico;
c)
la modifica del paragrafo 3, lettera b), della parte [X] dell'allegato A della convenzione sul PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati: aggiunta di «Possono essere autorizzate prove volte a verificare il corretto funzionamento di un sistema installato già contenente schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, a condizione di prevenire le emissioni nell'ambiente e di smaltire senza rischi per l'ambiente gli effluenti raccolti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione.»;
d)
la cancellazione dei seguenti «scopi accettabili» dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: immagini fotografiche, rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici [per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD];
e)
la cancellazione delle seguenti «deroghe specifiche» dalla voce relativa al PFOS e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: fotomaschere nei settori industriali dei semiconduttori e dei dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri), placcatura a carattere decorativo, parti elettriche ed elettroniche di alcune fotocopiatrici e stampanti a colori, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, produzione di petrolio indotta chimicamente;
f)
la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso di schiume antincendio in una «deroga specifica» per l'uso di schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e la soppressione degli incendi di combustibili liquidi;
g)
la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso in una «deroga specifica» per detto uso;
h)
la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per l'uso nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp., includendo il sulfluramid e specificando che lo «scopo accettabile» è solo per uso agricolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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