Art. 2

In vigore dal 15 apr 2019
Alla luce dell'andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all', durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:638:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo