Art. 4

In vigore dal 15 apr 2019
L'alto rappresentante riferisce al Consiglio regolarmente, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni stilate dall'UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all', paragrafo 2.
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Art. 4 Decisione (UE) 2019/615 — Testo vigente | Portale Normativo