Art. 1

In vigore dal 11 apr 2019
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata: 1) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. i suini siano stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana, effettuato con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all', secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di sette giorni precedente alla data della movimentazione e un veterinario ufficiale abbia condotto un esame clinico per la peste suina africana su ciascuna partita di suini conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione (*1) entro un periodo di 24 ore precedente alla movimentazione dei suini, oppure; (*1)  Decisione della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35)»." b) il paragrafo 3 è così modificato: i) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) comprendenti un esame clinico dei suini presso l'azienda conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;»; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente e garantisce che almeno i primi due suini morti di età superiore ai 60 giorni in ogni unità di produzione ogni settimana siano stati sottoposti ad un test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana conforme alle procedure e ai criteri generali per il prelievo e il trasporto dei campioni di cui al capitolo V dell'allegato della decisione 2003/422/CE;»; c) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo d'origine e autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di transito e di destinazione prima della movimentazione di tali animali; tuttavia l'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di transito e di destinazione non è richiesta quando i luoghi di origine, di transito e di destinazione dei suini rientrano tutti nelle zone elencate nell'allegato e sono continui, il che garantisce che i suini siano spostati solo attraverso le zone elencate nell'allegato; b) lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie; tuttavia l'informazione da parte dello Stato membro di origine non è richiesta quando i luoghi di origine, di transito e di destinazione dei suini rientrano tutti nelle zone elencate nell'allegato e sono continui, il che garantisce che i suini siano spostati solo attraverso le zone elencate nell'allegato;»; 2) l'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato: a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) provengano da un'azienda che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente e garantisce che almeno i primi due suini morti di età superiore ai 60 giorni in ogni unità di produzione ogni settimana siano stati sottoposti ad un test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana conforme alle procedure e ai criteri generali per il prelievo e il trasporto dei campioni di cui al capitolo V dell'allegato della decisione 2003/422/CE; c) siano stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana, effettuato con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all', secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di sette giorni precedente alla data della movimentazione e un veterinario ufficiale abbia condotto un esame clinico per la peste suina africana su ciascuna partita di suini vivi conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE entro un periodo di 24 ore precedente alla movimentazione dei suini vivi; oppure»; b) alla lettera d), i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «ii) comprendenti un esame clinico dei suini presso l'azienda conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE; iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE.»; 3) all'articolo 21, la data «31 dicembre 2019» è sostituita da «21 aprile 2021».
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/609 — Testo vigente | Portale Normativo