Art. 3
Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE
In vigore dal 8 apr 2019
Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE
1. La Commissione definisce nel suo programma di lavoro annuale i criteri per la concessione di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE necessari per garantire un rapido accesso a mezzi corrispondenti a quelli di cui all'.
2. I costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE includono i costi di messa a disposizione tra cui, ove pertinente, i costi connessi alla manutenzione, al personale, alla formazione, compresa quella dell'equipaggio e del personale tecnico, allo stoccaggio e all'assicurazione e gli altri costi necessari per garantire l'effettiva disponibilità di questi mezzi.
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