Art. 1

Modifiche

In vigore dal 4 apr 2019
Modifiche La Decisione BCE/2013/10 è modificata come segue: 1. l' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le banconote in euro della prima serie comprendono sette tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro della seconda serie comprendono sei tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 200 EUR. Le banconote in euro raffigurano il tema «Epoche e stili in Europa» con le seguenti caratteristiche essenziali. Valore nominale (EUR) Dimensioni (prima serie) Dimensioni (seconda serie) Colore dominante Disegno 5 120 × 62 mm 120 × 62 mm Grigio Classico 10 127 × 67 mm 127 × 67 mm Rosso Romanico 20 133 × 72 mm 133 × 72 mm Blu Gotico 50 140 × 77 mm 140 × 77 mm Arancione Rinascimentale 100 147 × 82 mm 147 × 77 mm Verde Barocco e rococò 200 153 × 82 mm 153 × 77 mm Giallo-marrone Architettura del ferro e del vetro 500 160 × 82 mm Non incluse nella seconda serie Viola Architettura moderna del XX secolo» b) il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea; i) per la prima serie di banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT and EKP; ii) per la seconda serie di banconote in euro, (1) per i tagli da 5 EUR, 10 EUR e 20 EUR l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE e EBC; (2) per i tagli da 50 EUR, 100 EUR, e 200 EUR, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti 10 lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE and EBC;»; 2. all'articolo 3 il paragrafo 2, lettera h), è sostituito dal seguente: «h) nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno EUR 10 000, tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se sia raggiunta o meno la soglia di EUR 10 000. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nel recepimento della direttiva (UE) 2015/849. (*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" 3. all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4: «4.   Le BCN possono effettuare la sostituzione consegnando contante di valore pari a quello delle banconote in qualsivoglia denominazione, bonificando il valore delle banconote su un conto bancario del richiedente che possa essere identificato con certezza da un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale (IBAN) definito all', punto 15), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o accreditando il valore delle banconote su un conto del richiedente presso la BCN, a discrezione della BCN. (*2)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, del 30.3.2012, pag. 22).»;" 4. all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 quando questi facciano richiesta alle BCN in conformità all'articolo 3 di sostituire banconote in euro autentiche che siano state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. Tale commissione si applica indipendentemente dal fatto che la BCN effettui la sostituzione in denaro contante o mediante bonifico o accredito del valore delle banconote su un conto.».
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