Art. 2

In vigore dal 2 apr 2019
(1)   Il Regno Unito recupera presso i beneficiari tutti gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di aiuti. (2)   Le somme da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario in questione fino al loro effettivo recupero. Ai fini del presente articolo, l'aiuto si considera messo a disposizione del beneficiario, per ogni anno, il giorno in cui l'imposta non riscossa per quell'anno fiscale in conseguenza del regime di aiuto sarebbe divenuta esigibile in assenza del regime di aiuto. (3)   Gli interessi sulle somme da recuperare sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. (4)   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti concessi nell'ambito del regime di aiuti e cessa di concedere il beneficio del regime di aiuti con effetto dalla data di notifica della presente decisione. (5)   L' non si applica all'aiuto concesso in base alla misura controversa se, al momento della concessione dell'aiuto, esso soddisfaceva le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (126).
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