Art. 1

In vigore dal 1 apr 2019
Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, si conclude che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore garantisce che le borse ufficiali e i gestori del mercato riconosciuti di cui all'allegato della presente decisione soddisfano requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 e derivanti da tale regolamento, dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 e sono soggetti un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione a Singapore.
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