Art. 1
In vigore dal 1 apr 2019
All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 14, 15 e 16 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2019.
4. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 19, 20 e 21 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2019.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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