Art. 3

In vigore dal 1 apr 2019
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 11 601 256 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. Tale accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
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