Art. 1

In vigore dal 25 mar 2019
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC. 2.   La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione solo nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia luogo in assenza di un accordo di recesso entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.
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