Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2018/1999

In vigore dal 19 mar 2019
Modifica del regolamento (UE) 2018/1999 Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato: 1) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Nel suo contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto per i successivi piani nazionali a norma dell', lettera b), punto 1) del presente regolamento, ciascuno Stato membro tiene conto del fatto che, conformemente all' della direttiva 2012/27/UE, il consumo energetico dell'Unione per il 2020 non deve essere superiore a 1 483 Mtop di energia primaria o a 1 086 Mtop di energia finale e il consumo energetico dell'Unione per il 2030 non deve essere superiore a 1 128 Mtop di energia primaria e/o a 846 Mtop di energia finale.»; 2) all'articolo 29, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo dell'Unione di 1 128 Mtoe di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all', paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.».
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