Art. 1

Gestione dei rischi

In vigore dal 13 mar 2019
La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata: 1) l'articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche adottando misure tese a mitigarne gli effetti immediati;»; ii) sono aggiunte le lettere seguenti: «e) incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi; e f) intensificare le attività di cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero e tra Stati membri esposti allo stesso tipo di catastrofi.»; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);»; 2) all'articolo 4 è aggiunto il punto seguente: «12.   «Stato partecipante»: un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.»; 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe nonché per facilitare e promuovere la cooperazione e la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche e innovazioni scientifiche, così come la condivisione delle migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni;»; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione dei rischi; e facilita la condivisione di buone prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;»; c) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi, sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione ed educazione, e sostiene gli sforzi profusi dagli Stati membri nell'informare il pubblico circa i sistemi di allerta fornendo orientamenti su tali sistemi, anche a livello transfrontaliero;»; 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gestione dei rischi 1.   Per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e per favorire lo scambio delle migliori prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri: a) elaborano ulteriormente le valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato; b) elaborano ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato; c) elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato; d) mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo; e) partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi. 2.   La Commissione, di concerto con gli Stati membri, può inoltre istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare opportunamente la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a tipologie di catastrofi analoghe, anche in caso di rischi transfrontalieri e di rischi poco probabili dall'impatto molto elevato individuati a norma del paragrafo 1, lettera d). 3.   La Commissione, insieme con gli Stati membri ed entro il 22 dicembre 2019, elabora inoltre ulteriormente gli orientamenti sulle modalità di presentazione della sintesi di cui al paragrafo 1, lettera d). 4.   Qualora uno Stato membro richieda di frequente lo stesso tipo di assistenza tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe, la Commissione, in seguito ad un'attenta analisi dei motivi e delle circostanze che hanno portato all'attivazione e con l'obiettivo di aiutare lo Stato membro interessato a rafforzare il proprio livello di prevenzione e preparazione, può: a) richiedere a tale Stato membro di fornire informazioni aggiuntive sulle misure di prevenzione e preparazione specifiche relative al rischio corrispondente a quella tipologia di catastrofe; e b) ove opportuno, sulla base delle informazioni fornite: i) proporre la mobilitazione di una squadra di esperti sul posto per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione; o ii) formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di prevenzione e preparazione nello Stato membro interessato. La Commissione e tale Stato membro si tengono reciprocamente informati su ogni eventuale misura adottata a seguito di tali raccomandazioni. Se uno Stato membro richiede lo stesso tipo di assistenza tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe tre volte nel corso di tre anni consecutivi, si applicano le lettere a) e b), a meno che un'attenta analisi dei motivi e delle circostanze alla base di tali attivazioni frequenti non dimostri che tale misura non è necessaria.»; 5) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi, che si tratti di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.»; 6) l'articolo 11 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Pool europeo di protezione civile»; b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   È istituito un pool europeo di protezione civile. Esso è costituito da un pool di mezzi di risposta preimpegnati volontariamente degli Stati membri e comprendente moduli, altri mezzi di risposta e categorie di esperti. 1 bis.   L'assistenza fornita da uno Stato membro tramite il pool europeo di protezione civile è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi sul loro territorio. 2.   Sulla scorta dei rischi individuati, dell'insieme delle risorse e delle carenze, la Commissione definisce attraverso atti di esecuzione, adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera f), le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile (“obiettivi del dispositivo”). La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo definiti negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo e individua le carenze potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari al di fuori del pool europeo di protezione civile. La Commissione incoraggia gli Stati membri a rimediare alle carenze significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile e può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2.»; 7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 rescEU 1.   È istituito rescEU per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché i mezzi preimpegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado, in determinate circostanze, di garantire una risposta efficace ai vari tipi di catastrofi di cui all', paragrafo 2. Al fine di garantire una risposta efficace alle catastrofi, la Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, un'adeguata distribuzione geografica delle risorse di rescEU. 2.   La Commissione definisce attraverso atti di esecuzione, adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera g), le risorse di rescEU, tenuto conto dei rischi individuati ed emergenti, dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, nonché della risposta sanitaria d'emergenza. Tali atti di esecuzione garantiscono la coerenza con le altre norme dell'Unione applicabili. Il primo atto di esecuzione è adottato entro il 22 giugno 2019. 3.   Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, o noleggiate dagli Stati membri. A tal fine la Commissione può concedere sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte. Qualora la Commissione acquisisca risorse di rescEU a nome degli Stati membri, si applica la procedura di aggiudicazione congiunta. L'assistenza finanziaria dell'Unione è concessa conformemente alle regole finanziarie dell'Unione. Le risorse di rescEU sono ospitate dagli Stati membri che acquistano, affittano o noleggiano detti mezzi. In caso di aggiudicazione congiunta, le risorse di rescEU sono ospitati dagli Stati membri a nome dei quali sono state acquisite. 4.   La Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. 5.   Uno Stato membro che acquista, affitta o noleggia le risorse di rescEU assicura la registrazione di tali risorse nel CECIS, nonché la disponibilità e la possibilità di mobilitare tali risorse per le operazioni del meccanismo unionale. Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, soltanto laddove non utilizzati o necessari per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Le risorse di rescEU sono impiegate conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo1, lettera g), e ai contratti operativi tra la Commissione e lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i suddetti mezzi; detti contratti specificano ulteriormente i termini e le condizioni di mobilitazione delle risorse di rescEU, compreso il personale coinvolto. 6.   Le risorse di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, conformemente all'articolo 15 o all'articolo 16, paragrafi da 1 a 9 e paragrafi 11, 12 e 13. La decisione relativa alla loro mobilitazione e smobilitazione, nonché ogni altra decisione in caso di richieste contrastanti, è adottata dalla Commissione in stretto coordinamento con lo Stato membro richiedente e con lo Stato membro che possiede, affitta o noleggia i mezzi, conformemente ai contratti operativi definiti al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo. Lo Stato membro nel cui territorio sono mobilitati le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad assicurare che dette risorse siano pienamente integrati nella risposta generale. 7.   In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente, tramite l'ERCC, la mobilitazione operativa delle risorse di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo delle proprie risorse e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni. 8.   La Commissione facilita, ove opportuno, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16. 9.   Gli Stati membri sono informati dello status operativo delle risorse di rescEU tramite il CECIS. 10.   Se una catastrofe che si verifica al di fuori dell'Unione rischia di colpire significativamente uno o più Stati membri o i loro cittadini, le risorse di rescEU possono essere mobilitate a norma dei paragrafi da 6 a 9 del presente articolo. Quando le risorse di rescEU sono mobilitati in paesi terzi, in casi specifici, gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera g); detti casi specifici sono ulteriormente definiti nei contratti operativi di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo.»; 8) l'articolo 13 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile»; b) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, compresi centri di eccellenza, università e ricercatori, che insieme alla Commissione formeranno una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile. La Commissione tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri e delle organizzazioni attive sul campo. La rete, mirando a una composizione di genere equilibrata, svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i centri di conoscenze di rilievo:»; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma è tale da agevolare lo scambio di migliori prassi nel settore della protezione civile e comprende corsi comuni e un sistema per lo scambio di competenze nel settore della gestione delle emergenze, compresi scambi di giovani professionisti e volontari con esperienza nonché il distacco di esperti dagli Stati membri. Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità tra i mezzi di cui agli articoli 9, 11 e 12, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f);»; iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) promuove la ricerca e l'innovazione e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   La Commissione rafforza la cooperazione in materia di formazione e aumenta la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali in materia di riduzione del rischio di catastrofi, in particolare quelli assunti nell'ambito del quadro di di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Sendai (Giappone) il 18 marzo 2015.»; 9) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza.»; 10) all'articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, il paese colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. L'assistenza può altresì essere richiesta tramite le o dalle Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali rilevanti. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza. 2.   Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario (*1) e il rispetto dei principi umanitari.»; (*1)   GU C 25, del 30.1.2008, pag. 1.»;" 11) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020 è fissata a 574 028 000 EUR a prezzi correnti. 425 172 000 EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 “Sicurezza e cittadinanza” del quadro finanziario pluriennale e 148 856 000 EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 “Ruolo mondiale dell'Europa”.»; 12) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 20 bis Visibilità e riconoscimenti 1.   Qualsiasi assistenza o finanziamento forniti ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). La Commissione elabora una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati tangibili delle azioni intraprese nell'ambito del meccanismo unionale. 2.   La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore della protezione civile dell'Unione.»; 13) l'articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) istituire, gestire e mantenere le risorse di rescEU conformemente all'articolo 12;»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ai costi necessari alla riparazione o all'adeguamento dei mezzi di risposta allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito del pool europeo di protezione civile, conformemente ai requisiti di qualità del pool europeo di protezione civile e, ove necessario, alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione (“costi di adattamento”). Tali costi possono comprendere i costi collegati all'operabilità, all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e altri costi necessari, a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool europeo di protezione civile. I costi di adattamento possono coprire: i) il 75 % dei costi ammissibili in caso di adeguamento, a condizione di non superare il 50 % del costo medio di sviluppo del mezzo; e ii) il 75 % dei costi ammissibili in caso di riparazione. I mezzi di risposta che fruiscono di finanziamenti ai sensi dei punti i) e ii) restano disponibili nell'ambito del pool europeo di protezione civile per un periodo minimo collegato ai finanziamenti ottenuti e compreso fra i tre e i dieci anni a partire dalla loro effettiva disponibilità nell'ambito del pool, a meno che il loro ciclo di vita economica non sia più breve. I costi di adattamento possono comprendere costi unitari o somme forfettarie determinati per tipo di mezzo.»; ii) al primo comma, la lettera d), e il secondo comma sono soppressi; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   L'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera j), copre i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale, conformemente al secondo comma del presente paragrafo. La Commissione assicura che l'assistenza finanziaria di cui al presente paragrafo corrisponda ad almeno l'80 %, ma non oltre il 90 %, del costo totale stimato necessario per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare delle risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale. L'importo rimanente del costo è a carico degli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU. Il costo totale stimato per ciascun tipo di risorsa di rescEU è definito mediante atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera g). I costi totali stimati sono calcolati tenendo conto delle categorie dei costi ammissibili di cui all'allegato I bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato I bis relativamente alle categorie di costi ammissibili. L'assistenza finanziaria di cui al presente paragrafo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. 4.   Per quanto concerne le risorse istituite in risposta a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, definiti mediante atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera h bis), l'assistenza finanziaria dell'Unione copre tutti i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare detti mezzi. 5.   I costi di cui al paragrafo 3 possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria o tipo di mezzo, a seconda dei casi.»; 14) l'articolo 23 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Azioni ammissibili connesse ad attrezzature e operazioni»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per il trasporto dei mezzi non preimpegnati nel pool europeo di protezione civile e mobilitati in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione non supera il 75 % dei costi ammissibili totali.»; c) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse preimpegnate nel pool europeo di protezione civile non supera il 75 % dei costi operativi dei mezzi, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno dell'Unione o di uno Stato partecipante. 3.   L'assistenza finanziaria dell'Unione per il trasporto non supera il 75 % dei costi ammissibili totali connessi al trasporto dei mezzi preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, se mobilitati in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 16. 4.   L'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse di trasporto può inoltre coprire un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali di cui alle lettere a), b), c) e d), se necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi: a) alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato; b) al trasporto dallo Stato membro che offre l'assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato; c) al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le capacità di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o d) al trasporto locale, al transito e al deposito dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale del paese richiedente. 4 bis.   Quando le risorse di rescEU sono impiegate a fini nazionali in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, tutti i costi, compresi quelli di manutenzione e riparazione, sono coperti dallo Stato membro che impiega dette risorse. 4 ter.   In caso di mobilitazione di risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 75 % dei costi operativi. In deroga al primo comma, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi delle risorse di rescEU necessari in caso di catastrofi poco probabili dall'impatto molto elevato allorché tali mezzi sono mobilitati nell'ambito del meccanismo unionale. 4 quater.   Per le mobilitazioni al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 10, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi. 4 quinquies.   Laddove l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al presente articolo non copra il 100 % dei costi, l'importo rimanente è a carico del richiedente l'assistenza, salvo diverso accordo con lo Stato membro che offre l'assistenza o con lo Stato membro che ospita le risorse di rescEU.»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   I costi di trasporto possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria di costo.»; 15) all'articolo 26, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione. Ciononostante, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*2), l'assistenza finanziaria concessa ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della presente decisione non impedisce il finanziamento da parte di altri strumenti dell'Unione, conformemente alle condizioni in essi stabilite. La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione, e i beneficiari di tale assistenza, le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di assistenza finanziaria in corso. 2.   Sono sviluppate sinergie, complementarità e maggiore coordinamento con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca, la salute, le politiche in materia di migrazione e sicurezza, nonché il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi, la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione con quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96, e che tali azioni siano attuate in linea con il consenso europeo sull'aiuto umanitario. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 16) l'articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il meccanismo unionale è aperto alla partecipazione: a) dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure; b) dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili. 1 bis.   La partecipazione al meccanismo unionale comprende la partecipazione alle sue attività conformemente agli obiettivi, ai requisiti, ai criteri, alle procedure e alle scadenze definiti nella presente decisione ed è conforme alle specifiche condizioni stabilite negli accordi tra l'Unione e lo Stato partecipante.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le organizzazioni internazionali o regionali o i paesi che partecipano alla politica europea di vicinato possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto dai pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra dette organizzazioni o detti paesi e l'Unione.»; 17) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020. 3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 21 marzo 2019. 4.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 6.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.»; 18) all'articolo 32, paragrafo 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione, le procedure operative nonché i costi di cui all'articolo 21, paragrafo 3; h) l'istituzione e l'organizzazione della rete unionale di conoscenze in materia di protezione civile, di cui all'articolo 13; h bis) le categorie dei rischi poco probabili dall'impatto molto elevato e i rispettivi mezzi per gestirli one di cui all'articolo 21, paragrafo 4; h ter) i criteri e le procedure per riconoscere un impegno di lunga data e i contributi straordinari a favore della protezione civile dell'Unione di cui all'articolo 20, lettera a).»; 19) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Valutazione 1.   Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione. 2.   La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12. Detta relazione contiene informazioni sui progressi svolti verso gli obiettivi del dispositivo e sulle carenze ancora esistenti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, tenendo conto della predisposizione delle risorse di rescEU a norma dell'articolo 12. La relazione offre inoltre una panoramica dell'evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi. 3.   La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, una comunicazione sull'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la prosecuzione dell'attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 4, e delle risorse di rescEU. Detta comunicazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione della presente decisione.»; 20) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Disposizioni transitorie Fino al 1o gennaio 2025, l'assistenza finanziaria dell'Unione può essere fornita per coprire il 75 % dei costi necessari ad assicurare il rapido accesso alle risorse nazionali corrispondenti a quelli definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. A tal fine la Commissione può concedere sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte. Le capacità di cui al primo comma sono designati quali risorse di rescEU fino al termine del periodo transitorio. In deroga all'articolo 12, paragrafo 6, la decisione relativa alla mobilitazione delle risorse di cui al primo comma spetta allo Stato membro che li ha resi disponibili quali risorse di rescEU. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali risorse per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.»; 21) l'articolo 38 è soppresso; 22) i riferimenti alla capacità europea di risposta emergenziale (EERC) e al pool volontario attraverso il testo della decisione sono sostituiti dai riferimenti al pool europeo di protezione civile; 23) è aggiunto l'allegato I bis che figura nell'allegato della presente decisione.
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