Art. 1
In vigore dal 5 mar 2019
1. Gli accordi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari a norma dell’articolo XXI del GATS in seguito all’adesione all’Unione della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, dell’Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia all’Unione sono approvati a nome dell’Unione.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.
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