Art. 2
In vigore dal 4 mar 2019
1. Fatto salvo il paragrafo 2, non appena possibile prima delle riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, nel formato appropriato, per adozione o consultazione a seconda del caso, conformemente al TFUE e al trattato sull'Unione europea e, in particolare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, i progetti di posizioni e dichiarazioni dell'Unione sulle questioni che saranno discusse nella rispettiva riunione.
2. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che riguardano semplicemente l'aggiornamento degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il Consiglio sulla posizione prevista, con sufficiente anticipo e per mezzo di un documento preparatorio scritto.
Qualsiasi adeguamento degli atti dell'Unione da integrare nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è limitato agli adeguamenti tecnici necessari ai fini di tale integrazione.
Storico versioni
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