Art. 11

Coordinamento

In vigore dal 28 feb 2019
Coordinamento 1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione nonché, se del caso, con quelle degli altri RSUE. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capi delle missioni degli Stati membri, con i capi delle delegazioni dell'Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri RSUE, Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. 3.   L'RSUE inoltre mantiene stretti contatti e ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.
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Coordinamento (Art. 11 Decisione (UE) 2019/346) — Testo vigente | Portale Normativo