Art. 1
In vigore dal 25 feb 2019
1. Le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES figurano nell'allegato.
2. Le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando è rilevata sul posto o estratta elettronicamente dall'eMRTD, figurano nell'allegato.
Storico versioni
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