Art. 9

Registrazioni

In vigore dal 22 feb 2019
Registrazioni 1.   Lo strumento di consenso conserva registrazioni delle attività, contenenti: a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no; b) la data e l'ora dell'accesso; c) il valore di prestazione o revoca del consenso indicato dalla barratura della casella. 2.   Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo prolungato di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente. Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_del:2019:969:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo