Art. 2
In vigore dal 22 feb 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione a norma dell' è subordinata alla condizione che la decisione del comitato dell'AAP contenga disposizioni atte a garantire quanto segue:
1.
In assenza di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione che preveda un periodo di transizione, il Regno Unito è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMC a condizione di farlo:
a)
non prima di 30 giorni prima della data in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro; ed
b)
entro sei mesi dalla data della decisione del comitato dell'AAP, a meno che il periodo per la presentazione dello strumento non sia prolungato da tale comitato;
2.
il deposito dello strumento di adesione del Regno Unito è considerato come non avvenuto ai fini dell'articolo XXIV, paragrafo 2, dell'AAP riveduto del 1994 sugli appalti pubblici e dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto se, entro i 30 giorni successivi al deposito, l'Unione informa il comitato dell'AAP che il Regno Unito continua a essere soggetto all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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