Art. 1

In vigore dal 18 feb 2019
1.   L'Austria, il Lussemburgo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980. 2.   Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria, il Lussemburgo e la Romania depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue: «L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/308 del Consiglio». 3.   L'Austria, il Lussemburgo e la Romania informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan e comunicano alla Commissione il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
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