Art. 1

In vigore dal 18 feb 2019
1.   L'Austria è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980. 2.   Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue: «L'[Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/306 del Consiglio». 3.   L'Austria informa il Consiglio e la Commissione del deposito della propria dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/306 — Testo vigente | Portale Normativo