Art. 1
In vigore dal 18 feb 2019
1. L'Austria è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:
«L'[Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/306 del Consiglio».
3. L'Austria informa il Consiglio e la Commissione del deposito della propria dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.
Storico versioni
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