Art. 1

In vigore dal 12 feb 2019
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti deve basarsi sui progetti di decisione del comitato direttivo acclusi alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo possono concordare modifiche minori di detti progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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