Art. 1

In vigore dal 12 feb 2019
1.   Qualora sia in vigore un accordo sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni») tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e in conformità della decisione 2013/488/UE, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, fino al livello determinato dal Comitato per la sicurezza del Consiglio a norma dell'allegato VI, punto 11, della decisione 2013/488/UE. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è presa dal segretario generale caso per caso. 2.   Qualora, previa approvazione del Consiglio e in conformità della decisione 2013/488/UE, abbia concluso un'intesa amministrativa sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate («intesa amministrativa») con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa amministrativa e fino al livello specificato nella stessa. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un'intesa amministrativa è presa dal segretario generale caso per caso. 3.   Il segretario generale del Consiglio può delegare la facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 ad alti funzionari del segretariato generale del Consiglio.
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