Art. 2

In vigore dal 12 feb 2019
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/265 — Testo vigente | Portale Normativo